Ciascuna Parte Contraente autorizzera' gli aeromobili di soccorso dell'altra, a sorvolare il proprio territorio, nonche' ad atterrare e a decollare in siti predeterminati. La decisione di utilizzare aeromobili per effettuare interventi di soccorso dovra' essere comunicata immediatamente alla Parte Richiedente, con indicazioni circa la rotta, il tipo e l'immatricolazione degli aeromobili, l'equipaggio di bordo, il carico, nonche' il luogo e l'ora di decollo e di atterraggio. I voli dovranno essere effettuati secondo i regolamenti di navigazione e di utilizzazione degli spazi aerei in vigore nei rispettivi Paesi. Le disposizioni relative ai trasporti su strada, per ferrovia e via mare verranno definite in sede di Commissione mista.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;61~accordo-art8 · fonte del testo

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