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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977
Legge 25 maggio 1981, n. 386
- Aggiornato al
- 24 luglio 1981
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. 2Ciascuno Stato contraente accetta senza legalizzazione o formalita' equivalente, a…
- Art. 3Qualora un atto o documento, di cui all'articolo 2, non sia stato trasmesso per via…
- Art. 4La richiesta di accertamento puo' essere fatta mediante un modulo plurilingue, il cui…
- Art. 5Ogni accertamento viene effettuato gratuitamente e la risposta e' trasmessa il piu'…
- Art. 6La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di…
- Art. 7La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a…
- Art. 8Ogni Stato membro della Commissione internazionale dello stato civile che non abbia…
- Art. 9Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
- Art. 10Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o…
- Art. 11La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. Ogni Stato parte alla…
- Art. 12Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione…
