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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972
Legge 5 giugno 1974, n. 385
- Aggiornato al
- 29 agosto 1974
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO…
- Art. 2Le Parti contraenti, nel comune desiderio di conseguire una effettiva parita' di…
- Art. 3Gli impianti portuali di ciascuna Parte contraente, incluse le attrezzature per il…
- Art. 4Le disposizioni del presente accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attivita'…
- Art. 5Ove le navi mercantili di una delle due Parti contraenti, di cui all'articolo 1…
- Art. 6Ciascuna Parte contraente riconosce i documenti di identificazione dell'equipaggio…
- Art. 7La nazionalita' delle navi di entrambe le Parti contraenti viene reciprocamente…
- Art. 8Per le navi della Repubblica italiana munite di certificati di immatricolazione o di…
- Art. 9Tutte le spese e gli oneri sostenuti dalle navi mercantili di cui all'articolo 1 del…
- Art. 10Tutti gli introiti e i pagamenti, riscossi o effettuati da ciascuna Parte nel territorio…
- Art. 11Al fine di seguire l'andamento dello sviluppo commerciale tra i due Paesi e di trattare…
- Art. 12Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che entrambe le Parti contraenti…
