Ciascuna Parte contraente riconosce i documenti di identificazione dell'equipaggio debitamente rilasciati dall'altra Parte: per le navi italiane il "Libretto di navigazione" e per le navi cinesi il "Seamen's Book". L'equipaggio in possesso di tali documenti puo' sbarcare in conformita' con i regolamenti in forza nel Paese di soggiorno durante la permanenza della nave in porto). Il comandante della nave che arriva in un porto dell'altra Parte contraente, o un suo rappresentante debitamente designato, hanno il diritto di recarsi presso le autorita' diplomatiche e consolari del Paese di cui la nave batte la bandiera.

Testo vigente dal 29 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art6 · fonte del testo

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