• 1)Le Parti contraenti, nel comune desiderio di conseguire una effettiva parita' di trattamento delle navi delle due Parti contraenti, convengono di accordare reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita alle navi mercantili di cui all'articolo 1 ed ai loro equipaggi, per quanto concerne l'adempimento delle formalita' e dei regolamenti doganali, sanitari e portuali, come pure l'ancoraggio nel porto o l'ormeggio, lo spostamento degli ormeggi, il carico e lo scarico delle merci, il trasbordo del carico ed i necessari rifornimenti per le navi, l'equipaggio ed i passeggeri, quando tali navi di una Parte navighino nelle acque territoriali o entrino, partano o effettuino l'ancoraggio dentro o fuori del porto dell'altra Parte.
  • 2)Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai vantaggi, favori, privilegi ed esenzioni concessi o che verranno concessi da ciascuna delle due Parti ai Paesi interessati a seguito della partecipazione attuale o futura ad unioni doganali o istituzioni similari.

Testo vigente dal 29 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;385~art2 · fonte del testo

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