1. a) Le Parti Contraenti si impegnano a non impedire alle persone menzionate al paragrafo 1 dell'articolo 1 del presente Accordo, e di cui la Commissione o la Corte ha autorizzato preventivamente la presenza, di circolare e di viaggiare liberamente per assistere a un procedimento davanti alla Commissione o alla Corte, e in seguito di ritornare.

  • b)Nessun'altra restrizione puo' essere imposta a questi movimenti e spostamenti se non quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una societa' democratica, alla sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni ai precetti dell'ordinamento penale, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle liberta' altrui. 2. a) Nei paesi di transito e nel paese dove ha luogo il procedimento, queste persone non possono essere ne' perseguite, ne' detenute, ne' sottoposte ad alcun'altra restrizione della loro liberta' individuale, per fatti o condanne anteriori all'inizio del viaggio.
  • b)Ciascuna Parte Contraente puo', al momento della firma o della ratifica del presente Accordo, dichiarare che le disposizioni di questo paragrafo non si applicheranno ai propri cittadini. Tale dichiarazione potra' essere ritirata in qualsiasi momento tramite notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. Le Parti Contraenti si impegnano a lasciar rientrare queste persone nel loro territorio una volta che abbiano iniziato il viaggio in detto territorio. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 del presente articolo cessano di applicarsi quando la persona interessata ha avuto la possibilita', per 15 giorni consecutivi, dopo che la sua presenza non era piu' richiesta dalla Commissione o dalla Corte, di rientrare nel paese dove il suo viaggio ha avuto inizio. 5. Nel caso di conflitto fra gli impegni di una Parte Contraente risultanti dal paragrafo 2 di questo articolo e quelli risultanti da una Convenzione del Consiglio d'Europa o da un trattato di estrazione o da un altro trattato relativo alla mutua assistenza in materia penale concluso con altre Parti Contraenti, prevarranno le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;382~art4 · fonte del testo

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