1. Le Parti contraenti rispettano il diritto delle persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo di corrispondere liberamente con la Corte. 2. Per quanto concerne le persone detenute, l'esercizio di questo diritto comporta in particolare: a. che la loro corrispondenza sia trasmessa e consegnata senza indugio eccessivo e senza alterazioni; b. che tali persone non possano essere oggetto di alcuna misura disciplinare per via di una comunicazione trasmessa alla Corte per le vie appropriate; c. il diritto di tali persone, riguardo ad un ricorso alla Corte ed ogni procedura che ne deriva, di corrispondere con un avvocato abilitato a trattare davanti ai tribunali del paese in cui sono detenute, e di intrattenersi con lo stesso senza essere ascoltate da chiunque. 3. Nell'applicazione dei paragrafi precedenti, non puo' esservi ingerenza di un'autorita' pubblica se non nella misura in cui questa ingerenza e' prevista dalla legge e che rappresenti una misura necessaria in una societa' democratica, per la sicurezza nazionale, la ricerca e l'incriminazione di un reato o la protezione della sa- lute.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;348~accordo-art3 · fonte del testo

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