1. Le immunita' e le facilitazioni sono accordate alle persone menzionate al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo unicamente al fine di assicurare loro la liberta' di parola e l'indipendenza necessaria all'adempimento delle loro funzioni, dei loro compiti e dei loro doveri, o all'esercizio dei loro diritti dinanzi alla Commissione o alla Corte. 2. a) La Commissione o la Corte, secondo il caso, sono le sole competenti per decidere la revoca totale o parziale dell'immunita' prevista al paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente Accordo; esse hanno non solo il diritto ma anche il dovere di revocare l'immunita' in tutti i casi in cui, a loro avviso, questa ostacolerebbe il corso della giustizia e in cui la sua revoca totale o parziale non nuocerebbe al fine definito al paragrafo 1 del presente articolo.

  • b)L'immunita' puo' essere revocata dalla Commissione o dalla Corte, sia d'ufficio sia in seguito a richiesta indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa da parte di qualunque Parte Contraente o altra persona interessata.
  • c)Le decisioni in merito alla revoca dell'immunita' o al rifiuto di tale revoca saranno motivate. 3. Se una Parte Contraente certifica che la revoca dell'immunita' prevista al paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente Accordo e' necessaria ai fini di un'azione penale per attentato alla sicurezza dello Stato, la Commissione o la Corte devono revocare l'immunita' nella misura indicata nel documento presentato. 4. In caso di scoperta di un fatto di natura tale da esercitare un'influenza decisiva e che all'epoca della decisione che rifiutava la revoca dell'immunita' non era noto all'autore della domanda, quest'ultimo puo' presentare alla Commissione o alla Corte una nuova domanda.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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