' personale del Capo dell'Ufficio Consolare e dei Funzionari Consolari 1. La persona del Capo dell'ufficio consolare e' inviolabile e non puo' essere sottoposta ne' ad arresto ne' a detenzione. 2. I funzionari consolari, diversi dal Capo dell'ufficio consolare, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a)non possono essere posti in stato d'arresto o di detenzione preventiva, se non in caso di reati per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena non inferiore a 5 anni di reclusione ed a seguito di decisione dall'autorita' giudiziaria competente;
  • b)ad eccezione del caso previsto dalla lettera a, del presente paragrafo, non possono essere incarcerati ne' sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della liberta' personale, salvo che in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva;
  • c)sono tenuti a presentarsi dinnazi alle autorita' competenti nel caso di procedimento penale instaurato contro di essi, tuttavia la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono loro dovuti in ragione della loro posizione ufficiale, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando, nelle circostanze menzionate alla lettera a) del presente paragrafo, si renda necessario porli in stato di detenzione preventiva, il procedimento nei loro confronti deve essere aperto nel piu' breve termine. 3. Lo Stato ricevente accoeda ai funzionari consolari il rispetto appropriato alla loro qualita' e adotta misure adeguate per assicurare che la loro persona, liberta' e dignita' non subiscano violazioni di sorta: 4. In caso di arresto o di detenzione preventiva di un membro dell'ufficio consolare diverso dal capo dell'ufficio consolare o di azione penale promossa contro di lui, lo Stato ricevente e' tenuto ad avvisare al piu' presto il Capo dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art35 · fonte del testo

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