[1]in caso di tutela o di curatela, di neufragio e di incidente aereo

[2]Se le autorita' competenti dello Stato di residenza sono in possesso delle notizie corrispondenti, esse saranno tenute:

  • a)a rendere noti senza indugio alla sede consolare competente tutti i casi in cui vi sarebbe luogo a provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio;
  • b)ad informare, senza ritardo, la sede consolare piu' vicina del luogo in cui si e' verificato l'incidente allorche' una nave o un battello di nazionalita' dello Stato di invio naufraga o si incaglia nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, o quando un aeromobile immatricolato nello Stato di invio subisce un incidente nel territorio dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art28 · fonte del testo

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