[1]in materia di tutela e curatela

[2]1. Il funzionario consolare puo' intervenire presso le autorita' competenti dello Stato di residenza al fine di promuovere gli atti necessari per la nomina di tutori o curatori per i cittadini dello Stato di invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti. 2. Il funzionario consolare sara' senza ritardo informato dalle competenti autorita' locali qualora sia necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minore o incapace dello Stato di invio. La nomina del tutore o del curatore ha luogo secondo la legislazione dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art18 · fonte del testo

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