E CURATELA 1. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono comunicare all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato di invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini dello Stato di invio minori o incapaci e possono, in caso di necessita', assegnare loro un tutore o un curatore e vigilare sull'attivita' di tutela e curatela svolta da questi ultimi. 3. Nell'esercizio del diritto di protezione dei minori o incapaci di cui al paragrafo 2 i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le norme dello Stato ricevente.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175~art13 · fonte del testo

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