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Civile
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla codifica delle dichiarazioni che figurano nei documenti di stato civile, con due annessi, fatta a Bruxelles il 6 settembre 1995 · Legge 9 ottobre 1997, n. 376
- Aggiornato al
- 4 novembre 1997
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- 12
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE RELATIVA ALLA CODIFICA DELLE DICHIARAZIONI CHE…
- Art. 2Ogni documento di stato civile redatto in conformita' all'articolo 1 da uno Stato…
- Art. 3La decodificazione prevista all'articolo 2, secondo capoverso, deve essere effettuata sia…
- Art. 4presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 5Stato potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato…
- Art. 6La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del settimo mese successivo a…
- Art. 7Gli annessi della presente Convenzione potranno essere modificati con una risoluzione…
- Art. 8Fino a quando tutti gli Stati parti di una delle Convenzioni di cui all'annesso 1 non…
- Art. 9Ogni Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione…
- Art. 10La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte…
- Art. 11Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione…
- Art. 12riserva e' ammessa alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, a tal fine…
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