1. Fino a quando tutti gli Stati parti di una delle Convenzioni di cui all'annesso 1 non siano divenuti Parti alla presente Convenzione, le traduzioni prestampate stabilite da tali Convenzioni dovranno continuare a figurare sui documenti formati in applicazione dell'articolo l, primo capoverso, della presente Convenzione. 2. Quando tutti gli Stati Parti di una della Convenzioni di cui all'annesso 1 saranno divenuti Parti della presente Convenzione, essi non avranno piu' l'obbligo di riportare la traduzione prestampata in tali documenti.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;376~convenzione-art8 · fonte del testo

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