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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996 · Legge 9 ottobre 1997, n. 370
- Aggiornato al
- 8 giugno 2011
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- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato Contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la…
- Art. 14DA PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae…
- Art. 15DA LAVORO SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19 i salari, gli…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un…
- Art. 18Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20, INSEGNANTI E RICERCATORI Un professore, un insegnante, o un ricercatore il quale…
- Art. 21Le somme che uno studente o apprendista il quale e', o era immediatamente prima di…
- Art. 22REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne…
- Art. 23Il patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un…
- Art. 24DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in…
- Art. 25DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 26AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 27DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 28E DIPENDENTI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE O CONSOLARE MISSIONI PERMANENTI Le…
- Art. 29IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' oggetto di ratifica in ciascuno degli Stati…
- Art. 30La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati…
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