CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: (a) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ((3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive));1 ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (b) per quanto concerne la Federazione russa: 1 - l'imposta sugli utili (reddito) di imprese ed organizzazioni; 2 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 3 - l'imposta sui beni delle imprese; 4 - le imposte sui beni delle persone fisiche; (qui di seguito indicate quali "imposta russa") 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 maggio 2011, n. 80

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La L. 13 maggio 2011, n. 80, ha disposto (con l'art. IV del Protocollo) che "Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avra' effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche."

Testo vigente dal 8 giugno 2011

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Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2011

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1997 al 8 giugno 2011. 10 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta tolto: locale sui redditi; 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese aggiunto: regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 maggio 2011, n. 80

    La L. 13 maggio 2011, n. 80, ha disposto (con l'art. IV del Protocollo) che "Ciascuno Stato contraente notifichera' all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avra' effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, primo giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;370~convenzione-art2 · fonte del testo

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