1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttivita' e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente ottenendo maggiore sicurezza di approvvigionamento. 2. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire i seguenti punti:

  • a)programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici;
  • b)programmi e progetti volti a migliorare la produttivita' dell'industria della gomma naturale;
  • c)mezzi per migliorare la qualita' delle forniture di gomma naturale e per ottenere uniformita' nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto; e
  • d)metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo. 3. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune, una volta istituito. 4. Se del caso il Consiglio puo' formulare raccomandazioni ai membri, a istituti internazionali, nonche' ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo. 5. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art44 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari