di voto al Consiglio 1. Ciascun membro dispone, per il voto, del numero di voti in suo possesso e nessun membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia, un membro non e' tenuto ad esprimere, nello stesso senso dei suoi voti, quelli che e' autorizzato ad utilizzare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore puo' autorizzare ogni altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare ogni altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e esercitare il suo diritto di voto ad ogni seduta o sessione del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti che tale altro membro detiene in virtu' dell'articolo 10 utilizza questi voti in conformita' con le istruzioni di detto membro. 4. Se un membro si astiene, si riterra' che non ha utilizzato i suoi voti.

Testo vigente dal 24 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325~art11 · fonte del testo

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