delle Parti

  • 1)I rappresentanti delle Parti alla Convenzione godono, per la durata dell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo dove esercitano dette funzioni, i seguenti privilegi ed immunita':
  • a)immunita' in caso di arresto o di detenzione ed esenzione dal sequestro dei loro bagagli personali, tranne che in caso di reato grave o di flagrante delitto;
  • b)immunita' dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunita' non e' tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante, o nel caso di un'infrazione al codice stratale implicante detto veicolo e da esso commessa.
  • c)inviolabilita' di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attivita' ufficiali di EUTELSAT;
  • d)esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri;
  • e)lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni di materie e di cambio, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
  • f)lo stesso trattamento, nei riguardi del controllo doganale dei loro bagagli personali, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
  • 2)Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte del Protocollo ed i suoi rappresentanti. In oltre, le disposizioni dei capoversi a), d), e), f) del paragrafo 1 non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;177~protocollo-art7 · fonte del testo

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