[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' dell'articolo 34;
  • d)ogni notifica e ogni dichiarazione ricevute in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 27, del paragrafo 2 dell'articolo 29, del paragrafo 3 dell'articolo 37 e del paragrafo 4 dell'articolo 38;
  • e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 36;
  • f)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 38;
  • g)il ritiro di ogni riserva, effettuato in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 38;
  • h)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 39 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Strasburgo, il 30 novembre 1964 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

[4](seguono le firme)

Testo vigente dal 4 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;772~art40 · fonte del testo

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