Indice per libri, titoli e capi
Impresa
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957
Legge 13 marzo 1958, n. 355
- Aggiornato al
- 21 aprile 1958
- Articoli
- 40
- Versioni storiche
- 42
- Art. 1Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del…
- Art. 2Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a) per quanto riguarda il Regno…
- Art. 3I cittadini di una delle Parti contraenti sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei…
- Art. 4La presente Convenzione non si applica ai funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero…
- Art. 5Salve le disposizioni di cui ai paragrafo 2) del presente articolo, qualora un cittadino…
- Art. 6Fermo quanto disposto all'art. 4: a) quando un cittadino italiano, occupato al servizio…
- Art. 7Ai fini del presente articolo "nave o aeromobile di una (o dell'altra) Parte" significa a…
- Art. 8I cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente, che si trasferiscono dal territorio…
- Art. 9Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia stato assicurato, secondo…
- Art. 10Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga durata…
- Art. 11Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale si trasferisca territorio…
- Art. 12Le Autorita' competenti determineranno di comune accordo le modalita' per il controllo…
- Art. 13Agli effetti del presente Titolo "prestazioni per malattia di lunga durata prevista dalla…
- Art. 14Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale sia Stato assicurato per…
- Art. 15Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che raggiunge il diritto ad una…
- Art. 16Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che abbia diritto a una pensione di…
- Art. 17Le disposizioni che si riferiscono all'assicurazione per la vecchiaia contenente negli…
- Art. 18Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente abbia diritto ad una prestazione…
- Art. 19Quando, ai sensi della legislazione di una Parte contraente, il pagamento di una…
- Art. 20Qualora ai sensi delle disposizioni di cui ai Capitoli II, III IV e V del presente Titolo…
- Art. 21Le prestazioni di cui al paragrafo 1) lettera a) dell'articolo 20 pagabili, ai sensi…
- Art. 22Nel caso in cui, ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte contraente…
- Art. 23Le Autorita' competenti: 1) procederanno a tutte le intese amministrative che saranno…
- Art. 24Le Autorita' competenti e gli Organismi di assicurazione si forniranno l'un l'altro…
- Art. 25Il beneficio di una qualsiasi esenzione di tasse, imposte o diritti, previsto dalla…
- Art. 26Qualsiasi domanda, dichiarazione o ricorso che avrebbero dovuto essere presentati…
- Art. 27Le autorita' competenti e gli Organismi di assicurazione potranno corrispondere nella…
- Art. 28Qualsiasi domanda o documento che un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente o…
- Art. 29Gli Organismi di assicurazione, debitori delle prestazioni previste dalla presente…
- Art. 30Le Autorita' competenti o gli Organismi di assicurazione possono, in caso di disaccordo…
- Art. 31Le Autorita' competenti determineranno di comune accordo, salvo le disposizioni di cui…
- Art. 32Le pensioni di vecchiaia del Regno Unito che, entro i sei mesi successivi alla data di…
- Art. 33Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, abbia lasciato il…
- Art. 34Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle prestazioni alle vedove ed…
- Art. 35Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' conferire un diritto a prestazioni…
- Art. 36Le Parti contraenti si adopereranno per risolvere a mezzo di negoziati qualsiasi…
- Art. 37Le Parti contraenti concluderanno, se necessario, uno o piu' accordi basati sui principi…
- Art. 38Nel caso in cui la presente Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da ma persona…
- Art. 39La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in…
- Art. 40La presente Convenzione rimarra' in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data…
