[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine. In fede di che i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei propri sigilli.

[2]Fatta in duplice esemplare a Roma il 29 gennaio 1957 nelle lingue italiana ed inglese. Entrambi i testi fanno egualmente fede.

[3]Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ASHLEY CLARKE

[4]Per la Repubblica italiana DINO DEL BO

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art40 · fonte del testo

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