1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:

  • a)per quanto riguarda il Regno Unito:
  • I)alla legge del 1946 sulla assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) e alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che e' stata sostituita da tale legge, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, e malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto;
  • II)alla legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro (Irlanda del Nord), concernente un regime di assicurazione relativo a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro;
  • b)per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione:
  • I)sull'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • II)sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • III)sull'assicurazione contro le malattie;
  • IV)sull'assicurazione contro la tubercolosi;
  • V)sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio;
  • VI)sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto e di telefonia personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V;
  • VII)sull'assicurazione contro la disoccupazione. 2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi che hanno modificato o integrato e si applichera' ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1) del presente articolo. 3. La presente Convenzione non si applichera' agli atti legislativi che potranno essere emanati per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti contraenti.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art2 · fonte del testo

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