economico e commerciale 1. Le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal Titolo VII per conseguire i loro obiettivi commerciali e preparare i lavori finalizzati alla futura liberalizzazione degli scambi. 2. Le Parti determinano di comune accordo i settori della cooperazione commerciale senza escluderne nessuno a priori. 3. La cooperazione comprende, in particolare, i seguenti settori:

  • a)accesso al mercato e liberalizzazione degli scambi, studi e previsioni riguardanti l'applicazione della liberalizzazione commerciale reciproca, segnatamente il calendario e la struttura dei negoziati e i periodi transitori;
  • b)ostacoli tariffari e non tariffari, restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente: analisi, studi e gestione, compresi i contingenti, norme amministrative del commercio estero, dazi antidumping, clausole di salvaguardia, norme tecniche, norme sanitarie e fitosanitarie, reciproco riconoscimento dei sistemi di certificazione;
  • c)struttura tariffaria delle Parti;
  • d)compatibilita' della liberalizzazione commerciale con le norme dell'OMC;
  • e)individuazione delle riduzioni tariffarie possibili e abolizione delle misure paratariffarie;
  • f)individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti;
  • g)cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze delle Parti, segnatamente nei settori dei trasporti, delle assicurazioni e dei servizi finanziari;
  • h)controllo delle pratiche che limitano la concorrenza;
  • i)norme di origine tali da promuovere l'uso di mezzi di produzione regionali onde favorire l'integrazione.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art5 · fonte del testo

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