degli obblighi 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce alla commissione mista tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio alla commissione mista e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo. 2. Le Parti decidono che ai fini del paragrafo 1, per "casi particolarmente urgenti", s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

  • a)in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure
  • b)nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1. 3. Le Parti convengono che per misure appropriate, ai sensi del presente articolo, s'intendono le misure prese in conformita' del diritto internazionale. Se una Parte prende una misura in un caso particolarmente urgente ai sensi del presente articolo, l'altra Parte puo' chiedere che sia indetta entro quindici giorni una riunione in merito.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art43 · fonte del testo

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