a livello dell'industria e delle imprese 1. Le Parti promuovono la cooperazione a livello dell'industria e delle imprese al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, che tenga conto dei loro reciproci interessi. 2. La cooperazione mira in particolare a:

  • a)incrementare i flussi di scambi commerciali, gli investimenti, i progetti di cooperazione industriale e i trasferimenti di tecnologia;
  • b)favorire la modernizzazione e la diversificazione industriale;
  • c)individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale tra le Parti mediante misure che favoriscano il rispetto delle regole di concorrenza e il loro adeguamento alle esigenze del mercato, tenendo conto della partecipazione degli operatori e della concertazione fra di essi;
  • d)incentivare la cooperazione tra operatori economici di entrambe le Parti, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI);
  • e)favorire l'innovazione industriale sviluppando un'impostazione integrata e decentrata della cooperazione tra gli operatori di entrambe le Parti;
  • f)mantenere la coerenza di tutte le azioni in grado di influire positivamente sulla cooperazione tra le imprese di entrambe le Parti. 3. La cooperazione, nel quadro di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata, prevede principalmente le seguenti azioni:
  • a)intensificazione dei contatti tra le imprese, segnatamente le PMI, e gli operatori di entrambe le Parti onde individuare e sfruttare gli interessi comuni e incrementare gli scambi, gli investimenti e i progetti di cooperazione industriale e aziendale in genere, soprattutto attraverso la promozione delle joint venture;
  • b)promozione delle iniziative e dei progetti di cooperazione individuati intensificando il dialogo tra le reti di operatori cileni e europei;
  • c)sviluppo delle iniziative complementari alla cooperazione tra le imprese, segnatamente quelle connesse alla politica di qualita' industriale delle stesse e all'innovazione industriale, alla formazione e alla ricerca applicata, allo sviluppo e al trasferimento della tecnologia.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art13 · fonte del testo

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