1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto e' assistito da una commissione mista composta da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea, da una parte, e del Cile, dall'altra. 2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Cile. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso delle Parti. La commissione mista e' presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna Parte. 3. Il Consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, le modalita' di funzionamento della commissione mista. 4. Il Consiglio congiunto puo' delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuita' delle sue riunioni. 5. La commissione mista assiste il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:

  • a)favorire le relazioni commerciali in conformita' degli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del Titolo III;
  • b)scambiare opinioni sui futuri programmi di cooperazione e sui mezzi di esecuzione disponibili, nonche' su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi;
  • c)sottoporre al Consiglio congiunto le proposte della sottocommissione commerciale volte ad agevolare la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi e le proposte destinate ad intensificare la cooperazione nel settore; e
  • d)in generale, presentare al Consiglio congiunto proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, vale a dire l'associazione politica ed economica fra le parti.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art35 · fonte del testo

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