1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da una commissione mista, che e' composta da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur. 2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in uno degli Stati membri del Mercosur. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parti. La commissione mista e' presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna Parte. 3. Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno e determina le modalita' di funzionamento della commissione mista. 4. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuita' fra le riunioni del Consiglio di cooperazione. 5. La commissione mista assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:

  • a)favorire le relazioni commerciali, in linea con gli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del Titolo II;
  • b)scambiare opinioni su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione commerciale e alla cooperazione, compresi i futuri programmi di cooperazione e i mezzi di esecuzione disponibili;
  • c)presentare proposte al Consiglio di cooperazione per agevolare la preparazione della liberalizzazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione, tenendo conto altresi' del necessario coordinamento delle azioni previste;
  • d)in generale, presentare al Consiglio di cooperazione proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, che e' quello dell'associazione interregionale UE-Mercosur.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art27 · fonte del testo

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