[1]Misure amministrative e modalita' di collaborazione

[2](1) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti definiranno gli accordi amministrativi necessari ai fini dell'applicazione del presente Accordo. (2) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno scambiarsi il prima possibile le informazioni necessarie relative alle misure adottate per l'applicazione del presente Accordo, nonche' darsi informazioni in merito a qualsiasi modifica nella loro legislazione nazionale, laddove tali modifiche producano effetti sull'applicazione del presente Accordo. (3) Le Autorita' Competenti delle Parti Contraenti dovranno designare gli organismi di collegamento al fine di facilitare l'attuazione del presente Accordo. Laddove un'Autorita' Competente ritenga necessario designare un Organismo competente ai fini dell'applicazione degli Articoli 7 (ultima frase) ed 11, tale Parte Contraente informera' per iscritto l'altra Parte di tale designazione. (4) Le Autorita' Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente Accordo, come se tali questioni incidessero sull'applicazione della propria legislazione. Tale assistenza amministrativa sara' prestata a titolo gratuito. (5) Gli accertamenti medici condotti esclusivamente ai fini dell'applicazione della legislazione di una Parte Contraente, relativi a persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno effettuati su richiesta e a spese dell'istituzione competente, dall'istituzione in cui tali persone risiedono o soggiornano. Gli accertamenti medici relativi all'applicazione della legislazione di entrambe le Parti Contraenti saranno effettuati dall'istituzione del luogo di residenza o soggiorno della persona in questione ed a spese di tale istituzione. (6) Qualsiasi informazione relativa ad una persona che sia comunicata ad una Parte Contraente dall'altra Parte Contraente in base al presente Accordo sara' considerata riservata ai fini del presente Accordo e sara' utilizzata solo ai fini dell'applicazione del presente Accordo e della legislazione a cui il presente Accordo si applica. L'altra Parte Contraente non dovra' divulgare le informazioni cosi' ricevute.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art28 · fonte del testo

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