[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA PREVIDENZA SOCIALE

[3]Premessa

[4]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, nell'intento di disciplinare le relazioni tra i due Stati (in appresso denominate "Parti Contraenti") in materia di sicurezza sociale, hanno concordato quanto segue:

[5]Articolo 1

[6]Definizioni dei termini

[7](1) I termini utilizzati nel presente Accordo avranno il seguente significato:

  • a)"Territorio": Per quanto riguarda l'Italia, la Repubblica Italiana; Per quanto riguarda la Turchia, la Repubblica di Turchia;
  • b)"Legislazione": tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano i regimi di sicurezza sociale, come specificato nel paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo;
  • c)"Autorita' Competente": Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute; Per quanto riguarda la Repubblica di Turchia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  • d)"Istituzione Competente": l'istituto o gli istituti previdenziali preposti all'attuazione della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo e all'erogazione delle prestazioni;
  • e)"Istituzione": l'istituzione o le istituzioni preposte all'attuazione della legislazione di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 2 del presente Accordo;
  • f)"Assicurato": la persona che e' ed e' stata soggetta alla legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;
  • g)"Periodo Assicurativo": il periodo durante il quale sono stati versati i contributi previdenziali, effettivi o figurativi, in virtu' della legislazione di cui all'Articolo 2 del presente Accordo;
  • h)"Prestazioni e pensioni": tutte le prestazioni o le pensioni, inclusi tutti i componenti delle stesse, erogati dai fondi pubblici, ivi incluso qualsiasi aumento, indennita' di rivalutazione o indennita' integrativa, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Accordo;
  • i)"Residenza": residenza permanente;
  • j)"Soggiorno": temporanea dimora;
  • k)"Familiare": le persone definite o riconosciute come familiari dalla legislazione applicata dall'istituzione competente;
  • l)"Beneficiario": le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione delle Parti Contraenti;
  • m)"Superstite": le persone definite o riconosciute come superstiti e aventi diritto in virtu' della legislazione delle Parti Contraenti. (2) Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo avra' il significato ad esso attribuito dalla legislazione delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari