TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO CONCERNENTE LE PERSONE CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Accordo, Vista la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"); Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, relativo alla ristrutturazione del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 (di seguito denominato "Protocollo n. 11 alla Convenzione") che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata "la Corte") in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo; Considerando, alla luce di tali sviluppi, l'opportunita' che, in vista di un migliore conseguimento degli scopi della Convenzione, le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte si vedano accordare alcune immunita' ed agevolazioni mediante un nuovo accordo, ossia l'Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominato "l'Accordo"); Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Le persone cui il presente Accordo si applica sono: a. tutte le persone che partecipano alla procedura instaurata davanti alla Corte, sia in quanto parti, sia come rappresentanti o consulenti legali di una parte; b. i testimoni, gli esperti convocati dalla Corte, nonche' tutte le altre persone invitate dal Presidente a partecipare alla procedura. 2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, il termine "Corte" indica i comitati, le camere, il Collegio della Camera Unita, la Camera Unita ed i giudici. L'espressione "partecipare alla procedura" include ogni comunicazione relativa alla presentazione di un ricorso contro uno Stato parte della Convenzione. 3. Se durante l'esercizio, da parte del Comitato dei Ministri, delle funzioni che gli sono conferite in applicazione dell'articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione, una persona di cui al primo paragrafo qui sopra chiamata a comparire dinnanzi a detto Comitato o a sottoporgli dichiarazioni per iscritto, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno anche a questa persona.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;348~accordo-art1 · fonte del testo

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