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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno · Legge 14 febbraio 2003, n. 34
- Aggiornato al
- 11 marzo 2003
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione internazionale per la repressione degli attentati…
- Art. 2Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che illecitamente e…
- Art. 3La presente Convenzione non si applica quando il reato e' commesso all'interno di un solo…
- Art. 4Ciascuno Stato Parte prende le misure che possono essere necessarie per: a) qualificare…
- Art. 5Ciascuno Stato parte adotta le misure eventualmente necessarie e se del caso una…
- Art. 6Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua competenza per…
- Art. 7Quando e' informato che l'autore, o il presunto autore di un reato di cui all'articolo 2…
- Art. 8Nei casi in cui sono applicabili le norme dell'articolo 6, lo Stato Parte sul cui…
- Art. 9I reati di cui all'articolo 2 sono considerati casi di estradizione a pieno diritto in…
- Art. 10Gli Stati Parti si concedono a vicenda per quanto possibile la piu' ampia assistenza…
- Art. 11Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra Stati Parti, nessuno dei…
- Art. 12Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata nel senso di…
- Art. 13Una persona detenuta o che sconta una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui…
- Art. 14Ad ogni persona posta in detenzione o che e' oggetto di ogni altra misura o procedura…
- Art. 15Gli Stati collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 2, ed in modo…
- Art. 16Lo Stato Parte nel quale un'azione penale e' stata intentata contro il presunto autore…
- Art. 17Gli Stati Parti adempiono agli obblighi che derivano dalla presente Convenzione, nel…
- Art. 18Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare sul…
- Art. 19Nessuna disposizione della presente Convenzione modifica gli altri diritti, obblighi e…
- Art. 20Ogni controversia fra Stati Parti relativa all'interpretazione o all' applicazione della…
- Art. 21La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 gennaio 1998 al 31…
- Art. 22La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di…
- Art. 23Ogni Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta…
- Art. 24L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese…
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