[1]1. Una persona detenuta o che sconta una pena sul territorio di uno Stato Parte e la cui presenza e' richiesta in un altro Stato Parte sia per fornire una testimonianza, o a fini di identificazione, o per dare il suo contributo alla determinazione dei fatti nell'ambito di un'inchiesta o di procedimenti intentati in forza della presente Convenzione, puo' essere trasferita purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • a)la persona consente liberamente con cognizione di causa al trasferimento;
  • b)le autorita' competenti dei due Stati interessati vi consentono, fatte salva ogni condizione che possono giudicare appropriata.

[2]2. Ai fini del presente articolo:

  • a)lo Stato verso il quale e' effettuato il trasferimento, ha il potere e l'obbligo di mantenere la persona interessata in detenzione, salvo richiesta o autorizzazione contraria dello Stato dal quale detta persona trasferita proviene;
  • b)lo Stato verso il quale e' effettuato il trasferimento, adempie senza indugio all'obbligo di consegnare l'interessato alla custodia dello Stato dal quale il trasferimento e' stato effettuato, secondo quanto convenuto preliminarmente o diversamente deciso dalle autorita' competenti dei due Stati;
  • c)lo Stato verso il quale il trasferimento e' effettuato, non puo' esigere dallo Stato dal quale il trasferimento e' effettuato che intraprenda una procedura di estradizione conto l'interessato;
  • d)si tiene conto del periodo che l'interessato ha trascorso in detenzione nello Stato verso il quale e' stato trasferito ai fini del computo della pena da scontare nello Stato dal quale e' stato trasferito.

[3]3. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita in conformita' alle disposizioni del presente articolo non dia il suo accordo, tale persona, a prescindere dalla sua nazionalita', non puo' essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua liberta' di movimento sul territorio dello Stato nel quale e' trasferita, in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio del primo Stato.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art13 · fonte del testo

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