1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti concernenti: in Italia:

  • a)l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • b)l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • c)l'assicurazione malattia e maternita';
  • d)l'assicurazione contro la tubercolosi;
  • e)gli assegni familiari;
  • f)i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; in Capoverde:
  • a)l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • b)l'assicurazione contro le malattie;
  • c)l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
  • d)gli assegni familiari. 2. La presente Convenzione si applichera', ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo. 3. La presente Convenzione si applichera', altresi', alle legislazioni che estendano l'assicurazione generale obbligatoria a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, sempreche', da parte del Governo di uno Stato contraente non venga notificata l'opposizione al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data di pubblicazione ufficiale di detti provvedimenti se trattasi dello Stato che li ha emanati o dalla data della ricezione della loro comunicazione ufficiale se trattasi dell'altro Stato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari