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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980
Legge 25 gennaio 1983, n. 34
- Aggiornato al
- 15 febbraio 1983
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1CONVENZIONE fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di…
- Art. 2La presente Convenzione si applica alle legislazioni dei Paesi contraenti concernenti: in…
- Art. 3La presente Convenzione si applica ai cittadini dell'uno o dell'altro Stato contraente…
- Art. 4I lavoratori ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono…
- Art. 5Il principio stabilito all'articolo 4 comporta le seguenti eccezioni: a) il lavoratore…
- Art. 6Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente…
- Art. 7Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni in denaro di…
- Art. 8I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato…
- Art. 9Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di…
- Art. 10Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato contraente per conto…
- Art. 11a) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni…
- Art. 12Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di…
- Art. 13Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti…
- Art. 14Le prestazioni in natura e in denaro dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e…
- Art. 15Per la determinazione del diritto alle prestazioni o del grado di incapacita' lavorativa…
- Art. 16Qualora la legislazione di uno dei due Stati contraenti subordini l'acquisizione del…
- Art. 17Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno degli Stati contraenti, ha diritto per i…
- Art. 18Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtu' della…
- Art. 19Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato…
- Art. 20Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti articoli 17, 18 e…
- Art. 21Le Autorita' e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano reciproca…
- Art. 22Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno in un accordo…
- Art. 23Le Autorita' e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere…
- Art. 24Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previsti dalla legislazione di uno dei due…
- Art. 25Le istanze che i beneficiari indirizzano alle Autorita' o alle istituzioni competenti…
- Art. 26Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorita' competenti e alle istituzioni…
- Art. 27L'istituzione competente di uno Stato contraente e' tenuta, su richiesta dell'Istituzione…
- Art. 28Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accordo ogni…
- Art. 29Qualora l'istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione per un importo…
- Art. 30L'istituzione di uno Stato contraente, debitrice di prestazioni da corrispondere…
- Art. 31Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le domande di prestazione…
- Art. 32Le persone indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione non possono beneficiare…
- Art. 33La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati…
