1. La presente convenzione si applica: In Italia alle legislazioni concernenti:

  • a)l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori indipendenti di detta assicurazione;
  • b)i regimi che si sostituiscono all'assicurazione di cui alla lettera a);
  • c)l'assicurazione malattia, ivi compresa l'assicurazione tubercolosi e la maternita';
  • d)l'assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • e)gli assegni familiari. In Tunisia, alle legislazioni concernenti:
  • a)il regime di assicurazione malattia e maternita';
  • b)il regime degli assegni familiari;
  • d)il regime delle pensioni d'invalidita', di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo;
  • d)il regime delle pensioni d'invalidita', di vecchiaia e di superstiti nel settore non agricolo;
  • e)il regime di sicurezza sociale dei salariati agricoli;
  • f)il regime di sicurezza sociale dei pescatori;
  • g)i registri di sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti occupati in attivita' professionali corrispondenti a quelle coperte in Italia in applicazione del capoverso e) del primo paragrafo. 2. La presente convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel primo paragrafo del presente articolo. Tuttavia, essa non si applichera':
  • a)agli atti legislativi o regolamentari relativi ad un nuovo settore di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo in tal senso tra gli Stati contraenti;
  • b)agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari a meno che non vi sia, a tal riguardo, opposizione del Governo dello Stato contraente interessato, notificata al Governo dell'altro Stato contraente entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei suddetti atti.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art2 · fonte del testo

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