1. Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtu' della legislazione di un solo Stato contraente ha diritto, per i familiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato debitore della pensione o della rendita come se risiedessero sul territorio di quest'ultimo. L'onere delle prestazioni e' a carico dello Stato debitore della pensione o rendita. 2. Un titolare di pensioni o rendite dovute in virtu' della legislazione di entrambi gli Stati contraenti ha diritto alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato contraente in cui detto titolare risiede, anche se i familiari risiedono o soggiornano sul territorio dell'altro Stato contraente. L'onere delle prestazioni e' a carico dello Stato in cui risiede il titolare della pensione o rendita.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
