Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990
Legge 18 agosto 1993, n. 337
- Aggiornato al
- 31 agosto 1993
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo quadro di…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla…
- Art. 3All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 33.000.000…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E…
- Art. iiARTICOLO II Le Parti si dichiarano disposte ad accrescere l'afflusso di investimenti…
- Art. iiiARTICOLO III Senza pregiudizio dell'estensione dell'applicazione del presente Accordo ad…
- Art. ivARTICOLO IV 1. - Le Parti si serviranno di meccanismi nazionali ed internazionali…
- Art. vARTICOLO V 1. Le Parti si impegnano alla identificazione di progetti di interesse comune…
- Art. viARTICOLO VI 1. La Parte italiana si adoperera' per sostenere l'esportazione di beni di…
- Art. viiARTICOLO VII 1. Nel quadro dei rispettivi sistemi normativi le Parti si impegnano a…
- Art. viiiARTICOLO VIII Le Parti, prendendo in considerazione gli interessi comuni nel settore…
- Art. ixARTICOLO IX 1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata preparazione…
- Art. xARTICOLO X 1. Le Parti si presteranno collaborazione particolare al fine di contribuire…
- Art. xiARTICOLO XI 1. I meccanismi finanziari che fornira' la Parte italiana comprenderanno, a…
- Art. xiiARTICOLO XII 1. Le Parti utilizzeranno, oltre i meccanismi tradizionali come borse di…
- Art. xiiiARTICOLO XIII 1. Le due Parti si impegnano ad appoggiare e promuovere forme di…
- Art. xivARTICOLO XIV Le due Parti inizieranno i negoziati per la stipulazione di un Accordo…
- Art. xvARTICOLO XV Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi e una…
- Art. xviARTICOLO XVI Nel corso delle predette consultazioni, oltre le questioni di carattere…
- Art. xviiARTICOLO XVII Al fine delle indicazioni di priorita', della individuazione dei progetti e…
- Art. xviiiARTICOLO XVIII Il Governo cileno si impegna ad assicurare al personale tecnico inviato…
- Art. xixARTICOLO XIX Il presente Accordo entrera' in vigore al momento nel quale le Parti si…
- Art. xxARTICOLO XX Il presente Accordo viene firmato in quattro esemplari, due in lingua…
