ARTICOLO VII 1. Nel quadro dei rispettivi sistemi normativi le Parti si impegnano a garantire un trattamento giusto e paritario ai rispettivi investimenti pubblici e privati, non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini ed agli investitori di Paesi terzi, qualunque sia il trattamento piu' favorevole concesso in base ad accordi bilaterali. 2. Sempre nel quadro dei rispettivi sistemi normativi tale trattamento comprendera' il rimpatrio degli utili e la possibilita' di disinvestimento nonche' la concessione, in caso di espropriazione, di un equo, immediato ed effettivo risarcimento. 3. Le Parti si impegnano ad iniziare, nel piu' breve tempo possibile, negoziati per giungere alla stipulazione di un accordo di promozione e di protezione degli investimenti. Fino a tale momento le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente le controversie che dovessero sorgere tra di loro e, nel caso di mancato componimento, di accordarsi su un meccanismo arbitrale.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artvii · fonte del testo

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