ARTICOLO XVII Al fine delle indicazioni di priorita', della individuazione dei progetti e di una determinazione degli strumenti finanziari utilizzabili, nonche' per esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione tra i due Paesi, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato congiunto che si riunira' periodicamente. Esso sara' presieduto alternativamente da due alti funzionari designati dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sara' composto inoltre, per la Parte italiana, da rappresentati del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero del Tesoro e del Commercio con l'Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia. Per la Parte cilena, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale e di altre istituzioni competenti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;337~accordo-artxvii · fonte del testo

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