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Amministrativo
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 · Legge 3 novembre 2003, n. 330
- Aggiornato al
- 27 novembre 2003
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 33
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA…
- Art. 2Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione, si intende per: 1 -…
- Art. 3effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori…
- Art. 4servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita'…
- Art. 5servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita…
- Art. 6trasportatori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio…
- Art. 7effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto…
- Art. 8effetti del presente Accordo, e' considerato servizio occasionale il trasporto di…
- Art. 9servizi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del presente Accordo, sono…
- Art. 10tutti gli altri servizi di trasporto viaggiatori con veicolo non previsti negli articoli…
- Art. 11l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente, e con…
- Art. 12salve le disposizioni particolari previste nella materia dalle legislazioni e…
- Art. 13'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non e' cedibile e da' diritto al…
- Art. 141 trasportatori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti non possono…
- Art. 15requisiti di capacita' tecnica e professionale dei trasportatori, l'idoneita' dei…
- Art. 16modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per…
- Art. 17sensi del presente Accordo, i trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i…
- Art. 18trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle.norme valutarie…
- Art. 19Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel…
- Art. 20conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare…
- Art. 21ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne'…
- Art. 22pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato…
- Art. 23fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del…
- Art. 24caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio…
- Art. 25le questioni concernenti le modalita' d'applicazione del presente Accordo saranno risolte…
- Art. 26' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti…
- Art. 27legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non…
- Art. 28conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di…
- Art. 29presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione…
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