ARTICOLO VI Trasferimento a Rimpatrio di Capitali, Redditi, Retribuzioni e Risarcimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti, nel contesto delle proprie leggi e regolamenti, garantira agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento, da pane degli investitori stessi, di ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato od in altra valuta convertibile, senza indebito ritardo e dal tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di:

  • a)capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per il mantenimento e lo sviluppo di investimenti;
  • b)redditi quali definiti al paragrafo 3 dell'articolo I del presente Accordo;
  • c)somme derivanti dalla realizzazione di attivita' di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze ed incrementi del capitale iniziale investito;
  • d)crediti a somme destinate al zzmborso di prestiti regolarmente assunti, direttamente collegati con investimenti, e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese ricevente nonche' somme destinate al pagamento degli interessi relativi;
  • e)compensi ed indennita percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente che siano al seguito dell'impresa, derivanti da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio secondo le modalita' previste dalle leggi a dai regolamenti nazionali vigenti, come altresi' compensi per assistenza a servizi tecnici;
  • f)risarcimenti pagati in applicazione degli articoli IV e V del presente Accordo. 2. Il libero trasferimento avra' luogo in conformita' alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta.

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;329~accordo-artvi · fonte del testo

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