[1]Rimpatrio dei capitali, dei profitti e dei redditi

[2]1. Ognuna delle Parti contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, che essi possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

  • a)capitale netto e quote aggiuntive di capitali utilizzati rispettivamente per dare inizio ad un investimento e per il mantenimento e l'incremento di investimenti;
  • b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
  • c)somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento per chiusura od altri motivi; qualora gli introiti costituiscano delle somme considerevoli ed in periodi di eccezionali difficolta' nella bilancia dei pagamenti, il trasferimento di un minimo del 33 1/3% all'anno e' garantito su di un periodo di 3 anni al tasso commerciale di interesse corrispondente. Tale misura non e' pregiudiziale per qualsiasi altro accordo raggiunto tra l'investitore e la Parte contraente coinvolta nel trasferimento di tali introiti;
  • d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; purche' sia stato ottenuto da parte delle autorita' competenti, se necessario, il consenso relativo al piano di rimborso;
  • e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati in relazione ad investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente accordo, le Parti contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi. 3. Una Parte contraente sara' autorizzata a derogare dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo qualora al capitale introdotto nel suo territorio non sia stato accordato, se richiesto, uno status approvato secondo i regolamenti sul controllo sugli scambi in vigore nel territorio di tale Parte contraente all'epoca della sua introduzione, eccetto se tale capitale sia stato introdotto precedentemente all'esistenza di tali regolamenti.

Testo vigente dal 24 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;107~accordo-art6 · fonte del testo

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