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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso, atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988
Legge 5 novembre 1990, n. 328
- Aggiornato al
- 15 novembre 1990
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 37
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE Conferenza delle Nazioni Unite per l'adozione di una Convenzione…
- Art. 2di applicazione della Convenzione 1. L'oggetto della presente Convenzione e' di…
- Art. 3e sanzioni 1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti necessari per attribuire il carattere…
- Art. 4Ciascuna Parte: a) adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza per…
- Art. 5Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per consentire la…
- Art. 6Il presente articolo si applica ai reati determinati dalle Parti conformemente al…
- Art. 7giudiziaria reciproca 1. Le Parti si prestano reciprocamente, in conformita' con il…
- Art. 8delle procedure repressive Le Parti prenderanno in considerazione la possibilita' di…
- Art. 9forme di cooperazione e di formazione 1. Le Parti cooperano strettamente conformemente…
- Art. 10internazionale ed assistenza agli Stati di transito 1. Le Parti cooperano, direttamente o…
- Art. 11sorvegliate 1. Se i principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici interni lo…
- Art. 12frequentemente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti di sostanze…
- Art. 13ed attrezzature Le Parti adottano i provvedimenti che ritengono appropriati per prevenire…
- Art. 14volte ad eliminare la coltivazione illecita delle piante da cui si estraggono…
- Art. 15commerciali 1. Ciascuna Parte esige che le spedizioni lecite di stupefacenti e di…
- Art. 16commerciali e marcatura delle esportazioni 1. Le Parti adottano i provvedimenti…
- Art. 17illecito via mare 1. Le Parti cooperano, in tutta la misura del possibile in vista di…
- Art. 18franche e porti franchi 1. Le Parti applicano, per porre fine al traffico illecito degli…
- Art. 19dei servizi postali 1. In esecuzione dei loro obblighi derivanti dalle Convenzioni…
- Art. 20che debbono essere fornite dalle parti Le Parti forniscono alla Commissione, tramite il…
- Art. 21della Commissione La Commissione e' abilitata ad esaminare tutte le questioni attinenti…
- Art. 22dell'Organo 1. Fatte salve le funzioni che spettano alla Commissione in virtu'…
- Art. 23dell'Organo 1. L'Organo redige un rapporto annuale sulle sue attivita', nel quale…
- Art. 24di misure piu' severe di quelle prescritte dalla presente Convenzione. Le Parti possono…
- Art. 25-deroga ai diritti ed obblighi derivanti da trattati precedenti Le disposizioni della…
- Art. 26La presente Convenzione sara' aperta dal 20 dicembre 1988 al 28 febbraio 1989, presso…
- Art. 27, Accettazione, Approvazione o Atto di conferma formale 1. La presente Convenzione e'…
- Art. 28La presente Convenzione rimarra' aperta all'adesione di ogni Stato, della Namibia…
- Art. 29in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo…
- Art. 30Ogni Parte puo' denunciare la presente Convenzione in ogni tempo per mezzo di notifica…
- Art. 31Ogni Parte puo' proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto…
- Art. 32delle controversie 1. Qualora sorga tra due o piu' Parti una controversia relativa…
- Art. 33autentici I testi in lingua inglese, in lingua araba, in lingua cinese, in lingua…
- Art. 34Il Segretario generale e' il depositario della presente Convenzione. IN FEDE DI CHE, i…
