commerciali e marcatura delle esportazioni 1. Le Parti adottano i provvedimenti appropriati in vista di assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali non servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3; tali misure possono includere la conclusione di intese speciali con i trasportatori commerciali. 2. Ciascuna Parte esige dai trasportatori commerciali che essi adottino ragionevoli precauzioni per impedire che i loro mezzi di trasporto servano a commettere i reati determinati conformemente con il paragrafo 1 dell'articolo 3. Tali precauzioni possono in particolare consistere:

  • a)Se il trasportatore commerciale ha la sua sede di affari principale sul territorio di detta Parte:
  • i)Nel formare personale che sia in grado di identificare gli invii o le persone sospette;
  • ii)nell'incoraggiare l'integrita' del personale;
  • b)Se il trasportatore commerciale opera sul territorio di questa Parte:
  • i)nel depositare in anticipo le note di carico ogni qualvolta cio' sia possibile
  • ii)Nell'utilizzare, per i contenitori, sigilli infalsicabili e che possano essere oggetto di un controllo a parte:
  • iii)Nell'informare le autorita' competenti, il prima possibile, di ogni circostanza sospetta che potrebbe essere collegata alla perpetrazione dei reati determinati conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 3. 3. Ciascuna Parte vigila affinche', nei punti di entrata e di uscita e nelle altre zone di controllo doganale, i trasportatori commerciali e le Autorita' competenti cooperino in vista di impedire l'accesso non autorizzato ai mezzi di trasporto ed ai carichi e di applicare le misure di sicurezza appropriate.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art16 · fonte del testo

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