Parti, in conformita' con le rispettive normative nazionali vigenti in materia, promuoveranno l'interscambio dei materiali d'armamento di cui all'Articolo 3, compresi delle relative componenti, nelle seguenti categorie: a. aeromobili; b. unita' navali da combattimento subacquee e di superficie; c. veicoli corazzati, armi leggere ed armamento di grosso calibro e relativo munizionamento. Le due Parti si consulteranno preventivamente sulla natura degli armamenti che le Forze Armate di una delle Parti vorranno introdurre sul suolo dell'altra Parte. Detto interscambio potra' essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. L'eventuale riesportazione a Paesi terzi dovra' avvenire con il preventivo benestare del Paese cedente. Qualora le Parti intendano promuovere l'interscambio in altri settori di loro prioritario interesse, nel quadro del presente Accordo, dovranno farvi esplicito riferimento in protocolli aggiuntivi dove detti materiali siano individuati secondo le categorie degli elenchi nazionali.

Testo vigente dal 25 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;327~accordo-art5 · fonte del testo

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