[1]NEL SETTORE DEI MATERIALI DI DIFESA

[2]1. Categorie di armamenti. Conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e al fine di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti concordano sulla possibilita' di sviluppare cooperazioni nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; b. aeromobili, elicotteri e relativa attrezzatura; c. carri e veicoli per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. polvere, esplosivi per uso militare; h. sistemi elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare; i. attrezzature speciali blindate appositamente costruite per uso militare; j. materiali specifici per la formazione militare; k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamenti speciali costruiti per uso militare. Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate avverra' in virtu' del presente Accordo e potra' essere effettuata con operazioni dirette da Stato a Stato o attraverso l'intermediazione di societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. Le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito senza il preventivo consenso della Parte cedente. 2. Modalita' La collaborazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e dei materiali potra' assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambi di esperienze nel settore tecnico; c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari. Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico - amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 3 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;39~accordo-art7 · fonte del testo

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