1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. La Jugoslavia ha la facolta' di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunita' nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere piu' onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunita' o destinati alla Comunita', qualora tali misure siano rese necessarie dalla sua industrializzazione e dal suo sviluppo. Conformemente agli obiettivi dell'accordo, la Jugoslavia sceglie le misure che meno pregiudicano gli interessi commerciali ed economici della Comunita'. 3. Essa ne informa la Comunita', al fine di consentire, al momento opportuno, gli scambi di opinioni appropriati in materia. 4. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese dalla Jugoslavia a norma del paragrafo 2.
Testo vigente dal 9 giugno 1982
