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Miscellanea
Accordo quadro
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996 · Legge 10 ottobre 2000, n. 321
- Aggiornato al
- 8 novembre 2000
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI…
- Art. 2della cooperazione Per intensificare la cooperazione tra di esse, le Parti si impegnano a…
- Art. 3politico L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare dialogo politico…
- Art. 4della nazione piu' favorita Le Parti si impegnano a concedersi reciprocamente il…
- Art. 5commerciale 1. Le Parti si impegnano a favorire il piu' possibile, con reciproco…
- Art. 6e pesca 1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione dell'agricoltura e della…
- Art. 7marittimi 1. Le Parti si Impegnano ad adoperarsi per conseguire l'accesso illimitato al…
- Art. 8navale 1. Le Parti convengono di collaborare nel settore della costruzione navale onde…
- Art. 9della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. Le Parti si impegnano a…
- Art. 10tecnici norme e valutazione della conformita' 1. Fatti salvi i loro obblighi…
- Art. 11Le Parti decidono di incentivare gli scambi di informazioni sulle misure commerciali…
- Art. 12economica e industriale 1. Tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive…
- Art. 13e riciclaggio del denaro 1. Le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche…
- Art. 14in materia di scienza e tecnologia 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione…
- Art. 15nel settore ambientale Le Parti avvieranno una cooperazione volta a tutelare e a…
- Art. 16Le Parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e…
- Art. 17nei settori della cultura, dell'informazione e della comunicazione Le Parti si impegnano…
- Art. 18per lo sviluppo dei paesi terzi Le Parti decidono di scambiarsi informazioni sulle…
- Art. 19mista 1. A norma del presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista…
- Art. 20Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita' europea, i suoi Stati…
- Art. 21in vigore e durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese…
- Art. 22Le notifiche previste dall'articolo 21 vengono affettate, rispettivamente, presso il…
- Art. 23esecuzione dell'accordo Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi…
- Art. 24sviluppi Le Parti possono estendere, di concerto, il campo di applicazione del presente…
- Art. 25e allegati Le dichiarazioni comuni e l'allegato costituiscono parte integrante del…
- Art. 26territoriale Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato…
- Art. 27facenti fede Il presente accordo e' redatto in duplice copie nelle lingue danese…
Altre partizioni dell’atto
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