del bilancio preventivo amministrativo e valutazione dei contributi 1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio approva il bilancio preventivo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo amministrativo per il successivo anno finanziario nella seconda meta' di ciascun anno finanziario. Il Consiglio valuta il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo amministrativo per ciascun anno finanziario deve rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi, i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti. 3. Il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo da parte di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo deve essere valutato dal Consiglio in base al numero dei voti attribuiti a tale governo, nonche' al periodo che decorre dalla data di adesione fino al termine dell'anno finanziario corrente, senza pero' modificare la valutazione relativa agli altri membri per lo stesso anno finanziario.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art24 · fonte del testo

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